Sentenza 113/2010 (ECLI:IT:COST:2010:113)
Massima numero 34486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 25/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34487  34488


Titolo
Parlamento - Intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza o per il carattere ipotetico del quesito - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato, è infondata l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa erariale e dalla parte privata, per difetto di rilevanza o per il carattere ipotetico del quesito. Infatti, il Collegio rimettente, che non si duole della disciplina degli effetti del diniego di autorizzazione, ma della stessa previsione dell'obbligo di richiederla, ha correttamente sollevato la questione prima di proporre la richiesta di autorizzazione: iniziativa, questa, che, comportando l'applicazione della norma censurata, avrebbe determinato l'esaurimento del potere decisorio del giudice a quo sul punto.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte