Sentenza 113/2010 (ECLI:IT:COST:2010:113)
Massima numero 34487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 25/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Parlamento - Intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Eccezione di inammissibilità della questione per formulazione incerta e contraddittoria del quesito - Reiezione.
Parlamento - Intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Eccezione di inammissibilità della questione per formulazione incerta e contraddittoria del quesito - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato, è infondata, siccome sostanzialmente immotivata e comunque priva di riscontro nel tessuto argomentativo dell'ordinanza di rimessione, l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per la formulazione incerta e contraddittoria del quesito.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato, è infondata, siccome sostanzialmente immotivata e comunque priva di riscontro nel tessuto argomentativo dell'ordinanza di rimessione, l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per la formulazione incerta e contraddittoria del quesito.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte