Finanza regionale - Imposte e tasse - Istanze della Regione Siciliana per l'attribuzione del gettito dei tributi erariali il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito del territorio regionale, anche nel caso in cui l'ammontare sia versato da soggetti passivi o sostituti d'imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Nota di diniego del ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana per asserita lesione delle attribuzioni statutarie in materia finanziaria - Reiezione - Spettanza allo Stato del potere esercitato.
In relazione al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la nota di diniego del ministero dell'economia e delle finanze sulle istanze della Regione Siciliana per l'attribuzione del gettito dei tributi erariali il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito del territorio regionale, anche nel caso in cui l'ammontare sia versato da soggetti passivi o sostituti d'imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze emettere la nota impugnata in data 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, del Dipartimento per le politiche fiscali presso detto Ministero. In primo luogo, L'imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge di cui alla legge n. 1216 del 1961 è dovuta e pagata all'erario dall'assicuratore - a favore del quale è prevista la rivalsa nei confronti degli assicurati − con riferimento ai premi assicurativi da lui percepiti e denunciati con dichiarazioni periodiche complessive. La fattispecie di riscossione si realizza, perciò, nel domicilio fiscale dell'assicuratore, con la conseguenza che, nel caso in cui tale domicilio sia situato fuori dal territorio siciliano, il gettito del tributo spetta allo Stato, in forza dell'art. 2 delle norme di attuazione statutaria. In secondo luogo, l'IVA (per quel che qui interessa, in relazione alle richieste della ricorrente) è dovuta e versata all'erario − con riferimento a dichiarazioni periodiche complessive - da chi, nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, cede beni o fornisce servizi. Il cedente o fornitore agisce in via di rivalsa obbligatoria nei confronti del cessionario del bene o del committente e, al fine di determinare l'importo netto da versare all'erario, effettua complessive detrazioni dell'IVA da lui, a sua volta, corrisposta in via di rivalsa a terzi per gli acquisti inerenti all'impresa. Orbene, le norme di attuazione statutaria prevedono, quale criterio generale di riparto, quello del luogo di riscossione. In base a tale criterio, pertanto, rileva il domicilio fiscale del cedente il bene o del fornitore di servizi, cioè il luogo in cui detti soggetti, in quanto obbligati al pagamento dell'IVA, realizzano la fattispecie di riscossione. Ne consegue che nel caso in cui chi è tenuto al versamento dell'IVA all'erario abbia domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano, il gettito dell'imposta spetta allo Stato. In terzo luogo, i depositari periferici, ubicati in Sicilia, della vendita dei generi di monopolio (tabacchi) sono tenuti a corrispondere alle tesorerie provinciali, in via di acconto, l'IVA relativa alle loro vendite (applicata eccezionalmente, per detti beni, come imposta monofase), ma il conguaglio finale, con dichiarazione unitaria e complessiva, è effettuato dal deposito centrale, in Roma, dell'Amministrazione autonoma per i monopoli di Stato. In tale sistema, lo speciale tipo di IVA dovuta sulla base del prezzo di vendita dei suddetti generi di monopolio va annoverato tra le entrate tributarie afferenti a tale monopolio e quindi - indipendentemente dal luogo della riscossione del tributo − è riservata espressamente allo Stato, in forza dell'art. 36, secondo comma, dello statuto («sono [...] riservate allo Stato [..] le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto»), dell'art. 2, secondo comma, delle norme attuative («competono allo Stato le entrate derivanti [...] dal monopolio dei tabacchi») e della tabella B) ad esse annessa («Entrate tributarie riservate allo Stato [...]. Proventi del monopolio dei tabacchi: [...] Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli»). In quarto luogo, In quarto luogo, il gettito dell'imposta sugli interessi ed altri proventi applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito − ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 −, mediante ritenute effettuate dall'Ente poste italiane (ora s.p.a. Poste Italiane) e dagli istituti di credito aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell'ipotesi in cui le ritenute eseguite dai suddetti «sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione» è versato all'erario dall'Ente Poste o dalla banca che, nella loro qualità di sostituti di imposta, hanno effettuato ritenute (in via di acconto o di imposta, a seconda dei casi) in relazione agli interessi e proventi dovuti al depositante. In base al criterio del luogo della riscossione da applicare nella specie, rileva il luogo in cui il sostituto d'imposta ha effettuato il versamento all'erario, e cioè il luogo in cui esso ha domicilio fiscale. Ne consegue che, nel caso in cui i sostituti d'imposta siano l'Ente Poste italiane o banche che abbiano il proprio domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano, il gettito del tributo spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 2 delle norme di attuazione statutaria. Infine, in quinto luogo, Per quanto riguarda le ritenute d'acconto operate alla fonte (ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973) nei confronti dei propri dipendenti, da amministrazioni pubbliche di natura non imprenditoriale, nella loro qualità di sostituti d'imposta, e riscosse dall'erario mediante versamento diretto (ai sensi dell'art. 3, primo comma, numero 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), rileva soltanto il luogo in cui le ritenute sono versate all'erario, cioè il luogo in cui è la sede centrale di dette amministrazioni, senza che vengano in considerazione né il domicilio fiscale del dipendente, né la localizzazione degli impianti e stabilimenti dell'amministrazione presso i quali viene svolta l'attività lavorativa.
Sull'applicazione dell'art.36 dello statuto della Regione Siciliana, v., citate, sentenze n. 306/2004, n. 138 e n. 111/1999.
Sull'applicazione dell'art. nel senso che l'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana v., citata, sentenza n. 81, n. 71/1973