Impiego pubblico - Concorso pubblico - Possibile selezione per soli titoli e prova orale - Bandi di concorso regionali - Competenza regionale, perché relativa alla fase antecedente alla instaurazione del rapporto - Necessità di perseguire il buon andamento della pubblica amministrazione (nel caso di specie: non fondatezza delle disposizioni della Regione autonoma Valle d'Aosta che regolano, per l'assunzione, da parte dell'Azienda regionale edilizia residenziale, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato le relative procedure selettive con modalità semplificate, senza prova scritta). (Classif. 131004).
Non viola il principio di buon andamento una norma regionale che consente la selezione per soli titoli e prova orale, e non anche mediante prova scritta, anziché per titoli ed esami, quando la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni. (Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42778; S. 235/2010 - mass. 34797).
Se gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile, si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale. Non sono pertanto ascrivibili alla materia «ordinamento civile» le disposizioni regionali rivolte a disciplinare le procedure concorsuali dirette all’assunzione e i relativi bandi: esse attengono invece alla competenza legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 84/2022 - mass. 44761; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 200/2020 - mass. 42778).
Le norme statali che regolano le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico possono contribuire a enucleare e a definire i contorni del principio di buon andamento che le regioni devono comunque rispettare nell’esercizio della propria competenza legislativa residuale; ma non ne rappresentano l’unica declinazione possibile, sicché non ogni difformità della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dell’art. 97 Cost. (Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/ 2018 - mass. 40601).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., nonché all’art. 2, lett. a, dello statuto speciale, dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, che autorizza l’assunzione, in via straordinaria e urgente, di due unità di personale a tempo determinato per l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale – ARER –, pur non prevedendo la prova scritta. Nello specifico contesto normativo valdostano, l’ARER e il personale da essa dipendente fanno parte del comparto unico del pubblico impiego regionale, per cui l’intervento legislativo in esame va ricondotto alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale. Né risulta violato il parametro statuario, in quanto la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, in virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, spetta anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto, una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall’art. 2 dello statuto speciale. Infine, la disciplina regionale, imponendo che venga comunque effettuata la comparazione dei concorrenti, non irragionevolmente contempera le esigenze di celerità del reclutamento con l’obiettivo di selezionare soggetti in possesso della necessaria qualificazione professionale).