Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenute abrogazione e modificazione delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso - Rinuncia al ricorso non ritualmente accettata dalla controparte (come tale inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Sopravvenuta carenza, in presenza di tali elementi, di interesse del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12, in materia di assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, censurati in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo, e 118 Cost. Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso poiché, successivamente alla proposizione del medesimo, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Liguria 21 ottobre 2009, n. 42 che ha abrogato gli impugnati artt. 1 e 2 ed ha modificato il denunciato art. 3. La suddetta rinuncia, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, in quanto è stata accettata in udienza dal difensore della Regione senza una corrispondente deliberazione di accettazione della Giunta regionale, può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi (nella specie, il fatto che non risulti che le impugnate disposizioni abbiano avuto medio tempore applicazione e che siano state adottate le deliberazioni della Giunta regionale cui era subordinata l'operatività delle denunciate previsioni), una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, poiché la citata sopravvenienza normativa deve ritenersi satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso.
Nel senso che la Giunta regionale è il solo organo dotato di legittimazione a procedere all'accettazione della rinuncia proveniente dalla controparte, v. la citata ordinanza n. 418/2008.
Sull'idoneità della rinuncia non ritualmente accettata a fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, v., ex multis, le citate ordinanze n. 153/2009 e n. 53/2009.