Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica regionale - Subordinazione a condizioni ulteriori richieste al proponente non previste dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Doglianza priva dei requisiti di chiarezza e completezza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce «una lunga serie di impegnative condizioni» alle quali subordina l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riferimento sia alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sia agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione. La doglianza non risponde ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi in via principale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 139/2006.