Sentenza 119/2010 (ECLI:IT:COST:2010:119)
Massima numero 34499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova normativa a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Puglia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova normativa a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che contiene una disciplina transitoria e prevede l'applicabilità della nuova normativa regionale alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività. Gli adempimenti imposti al proponente dalla norma - produzione di documentazione bancaria - costituiscono in realtà disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull'autorizzazione unica, in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente. In tema, v. citata sentenza n. 246 del 2006.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che contiene una disciplina transitoria e prevede l'applicabilità della nuova normativa regionale alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività. Gli adempimenti imposti al proponente dalla norma - produzione di documentazione bancaria - costituiscono in realtà disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull'autorizzazione unica, in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente. In tema, v. citata sentenza n. 246 del 2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/10/2008
n. 31
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 4