Sentenza 119/2010 (ECLI:IT:COST:2010:119)
Massima numero 34499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34495  34496  34497  34498


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova normativa a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che contiene una disciplina transitoria e prevede l'applicabilità della nuova normativa regionale alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività. Gli adempimenti imposti al proponente dalla norma - produzione di documentazione bancaria - costituiscono in realtà disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull'autorizzazione unica, in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente. In tema, v. citata sentenza n. 246 del 2006.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/10/2008  n. 31  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 4