Energia - Norme della Regione Puglia - Costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo (autorizzazione o denuncia) per "le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate», in quanto ricomprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria - Conseguente sottrazione alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Violazione della normativa comunitaria e statale in tema di VIA - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto ambientale. Le modifiche di recente apportate alla normativa in tema di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, come integrato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99), danno rilievo alle varianti di tracciato, per le quali uno scostamento di portata anche trascurabile (m. 40) induce a configurare, in sede progettuale, l'obbligo di DIA (art. 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d, della legge n. 99 del 2009). In sede esecutiva, è parimenti richiesta la DIA per le varianti che assumano rilievo localizzativo (e tali sono quelle contenute nell'ambito del corridoio, corrispondente al tracciato, individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici: comma 4-quaterdecies dello stesso art. 1-sexies, anch'esso aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d, della legge n. 99 del 2009). Lo ius superveniens, dunque, pur se formulato nello specifico settore della sicurezza e dello sviluppo del sistema elettrico nazionale, evidenzia il contrasto della disciplina regionale con i principi della legislazione statale in tema di VIA, nell'ottica della tutela del paesaggio cui non è indifferente una diversa configurazione del tracciato di elettrodotti, al pari di ogni altra opera lineare, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa.
In tema di energia, v., citate, sentenze n. 249, n. 234, n. 225, 88/2009, n. 368, n. 62/2008.
In tema, v., citata, sentenza della Corte di giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-227/01.
In tema, v., citate, sentenze Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2008, n. 1414; Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 295.