Sentenza 120/2010 (ECLI:IT:COST:2010:120)
Massima numero 34501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34500  34502  34503


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Modalità di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione - Riduzione dei termini procedimentali per la partecipazione di titolari di interessi pubblici o privati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario in materia di VIA, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25. La questione si fonda sull'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di competenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di VIA. I due procedimenti, invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini per il compimento degli atti. Orbene, per le opere sulle quali la Regione è chiamata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, trova applicazione la legge della Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11, la quale scandisce tempi e adempimenti in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  09/10/2008  n. 25  art. 5  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 24  

direttiva CEE  27/06/1985  n. 337  art. 6  paragrafi 2, 3 e 4