Sentenza 120/2010 (ECLI:IT:COST:2010:120)
Massima numero 34502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34500  34501  34503


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Catasto informatico regionale degli elettrodotti - Attribuzione alle province del compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettromagnetico prodotti dalle reti elettriche e di comunicarli successivamente all'ARPA - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale di principio che attribuisce l'attività di controllo nel settore alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) - Insussistente contraddizione tra la titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la collocazione presso l'ARPA del Catasto informatico degli elettrodotti - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25. Non v'è, infatti, contraddizione nella legge censurata tra la riaffermazione della titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la collocazione presso l'ARPA del Catasto informatico degli elettrodotti, inquadrandosi l'attività dei due soggetti in ambiti diversi, attinenti, riguardo alla Provincia, alla responsabilità politico-istituzionale, e riguardo all'ARPA, all'espletamento di compiti tecnico-scientifici.

Sulle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, v., citata, sentenza n. 336/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  09/10/2008  n. 25  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art. 14