Sentenza 120/2010 (ECLI:IT:COST:2010:120)
Massima numero 34503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34500  34501  34502


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Procedura abbreviata di autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio privi di autorizzazione o con autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933 - Equivalenza all'autorizzazione della pubblicazione di apposita domanda sul sito informatico della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25. Il presupposto di applicabilità della norma impugnata, per cui la pubblicazione della domanda sul sito web della Regione equivale ad autorizzazione, è che l'impianto non fosse autorizzato in precedenza; ma la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione, abbreviata che sia, non toglie, in base al vincolo esistente tra procedura autorizzatoria e subprocedimento di VIA, che quest'ultima debba comunque essere esperita, quale condizione per la validità stessa dell'autorizzazione. Lo dimostra l'obbligo posto all'esercente di attestare sotto la propria responsabilità, all'atto di proposizione della domanda, la rispondenza degli impianti alle norme vigenti, e nella condizione si deve comprendere anche l'avvenuto accertamento della compatibilità ambientale. La necessità della VIA si pone ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione, o anche quando, da un regime di provvisorietà autorizzativa, si passi alla necessaria verifica in funzione del conseguimento di un'autorizzazione definitiva: ed è il caso degli elettrodotti autorizzati ab antiquo in base all'art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933. Per questi, dunque, la procedura abbreviata di autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, non toglie che la VIA debba comunque essere esperita.

In senso analogo, v., citata, sentenza n. 1/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  09/10/2008  n. 25  art. 20  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 20  

direttiva CEE  27/06/1985  n. 337  art.