Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico - Ricorso della Regione Lazio depositato oltre il termine prescritto - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso promosso dalla Regione Lazio avverso gli artt. 11 e 13, commi 1 e 2, lett. a), b) e c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto, detto ricorso, notificato il 20 ottobre 2008, è stato depositato il successivo 5 novembre e quindi oltre il termine di 10 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che rinvia a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, della medesima legge. Orbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, il termine per il deposito del ricorso deve intendersi stabilito a pena di decadenza; né sono prospettati argomenti tali da indurre la Corte a modificare orientamento, considerando in particolare che, se si escludesse la decadenza per la mancata osservanza del termine per il deposito, le controversie fra lo Stato e le Regioni, una volta notificato il ricorso, potrebbero essere «instaurate sine die».
In senso analogo, v. citate sentenze n. 72/1981 e n. 191/1980 e ordinanze n. 99/2000, n. 126/1997, n. 528 e n. 643/1988.