Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Approvazione del piano "sentita" la Conferenza unificata - Ricorso della Regione Toscana - Intervenute modifiche della disposizione denunciata in senso satisfattivo delle ragioni della ricorrente - Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della questione, pur in difetto di rinuncia formale al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Approvazione del piano "sentita" la Conferenza unificata - Ricorso della Regione Toscana - Intervenute modifiche della disposizione denunciata in senso satisfattivo delle ragioni della ricorrente - Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della questione, pur in difetto di rinuncia formale al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4-bis, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 11 è stata nuovamente modificata dall'art. 7-quater, comma 12, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha sostituito la parola «sentita» con le seguenti «d'intesa con», ripristinando pertanto l'originaria previsione dell'intesa con la Conferenza unificata. Sicché la Regione ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse della questione, ha chiesto la dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere alla quale la difesa erariale non ha manifestato opposizione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4-bis, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 11 è stata nuovamente modificata dall'art. 7-quater, comma 12, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha sostituito la parola «sentita» con le seguenti «d'intesa con», ripristinando pertanto l'originaria previsione dell'intesa con la Conferenza unificata. Sicché la Regione ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse della questione, ha chiesto la dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere alla quale la difesa erariale non ha manifestato opposizione.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 246, n. 234 e n. 225/2009.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 18
co. 4
legge
28/01/2009
n. 2
art.
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte