Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34504  34505  34506  34507  34508  34509  34510  34511  34513  34514  34515  34516  34517  34518  34519  34520  34521  34522  34523  34524  34525  34526


Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Individuazione dei soggetti, appartenenti alle fasce più svantaggiate, cui destinare in via prioritaria gli interventi di edilizia abitativa da realizzare - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia e Campania - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata - che indica alcune categorie sociali, cui è riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a tutte le altre, in considerazione del particolare stato di disagio economico in cui versano le persone in esse comprese - rientra a pieno titolo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che deve avere carattere soggettivo, oltre che oggettivo, giacché occorre sempre tener presenti le differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto sulla fissazione del singolo "livello minimo", da collegare alle concrete situazioni dei soggetti beneficiari. Nella delineata prospettiva, è immune dai vizi denunciati l'uso, da parte della disposizione censurata, dell'avverbio «prioritariamente», il quale non vale certo a legittimare interventi di edilizia residenziale pubblica rivolti a categorie sociali munite di redditi elevati. Tale avverbio, piuttosto, pone in rilievo che la legge statale, in coerenza con la sua funzione di individuare i «livelli minimi», stabilisce un ordine inderogabile di priorità, il quale non esclude la possibilità che le Regioni, una volta soddisfatte le esigenze delle categorie deboli specificamente elencate, possano, nell'ambito del proprio territorio, individuare altre categorie meritevoli di sostegno, cui ritengono utile e necessario fornire il supporto degli interventi pubblici in materia di edilizia residenziale.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 166/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 11  co. 2

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 14

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte