Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Individuazione dei soggetti, appartenenti alle fasce più svantaggiate, cui destinare in via prioritaria gli interventi di edilizia abitativa da realizzare - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia e Campania - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Individuazione dei soggetti, appartenenti alle fasce più svantaggiate, cui destinare in via prioritaria gli interventi di edilizia abitativa da realizzare - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia e Campania - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata - che indica alcune categorie sociali, cui è riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a tutte le altre, in considerazione del particolare stato di disagio economico in cui versano le persone in esse comprese - rientra a pieno titolo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che deve avere carattere soggettivo, oltre che oggettivo, giacché occorre sempre tener presenti le differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto sulla fissazione del singolo "livello minimo", da collegare alle concrete situazioni dei soggetti beneficiari. Nella delineata prospettiva, è immune dai vizi denunciati l'uso, da parte della disposizione censurata, dell'avverbio «prioritariamente», il quale non vale certo a legittimare interventi di edilizia residenziale pubblica rivolti a categorie sociali munite di redditi elevati. Tale avverbio, piuttosto, pone in rilievo che la legge statale, in coerenza con la sua funzione di individuare i «livelli minimi», stabilisce un ordine inderogabile di priorità, il quale non esclude la possibilità che le Regioni, una volta soddisfatte le esigenze delle categorie deboli specificamente elencate, possano, nell'ambito del proprio territorio, individuare altre categorie meritevoli di sostegno, cui ritengono utile e necessario fornire il supporto degli interventi pubblici in materia di edilizia residenziale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata - che indica alcune categorie sociali, cui è riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a tutte le altre, in considerazione del particolare stato di disagio economico in cui versano le persone in esse comprese - rientra a pieno titolo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che deve avere carattere soggettivo, oltre che oggettivo, giacché occorre sempre tener presenti le differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto sulla fissazione del singolo "livello minimo", da collegare alle concrete situazioni dei soggetti beneficiari. Nella delineata prospettiva, è immune dai vizi denunciati l'uso, da parte della disposizione censurata, dell'avverbio «prioritariamente», il quale non vale certo a legittimare interventi di edilizia residenziale pubblica rivolti a categorie sociali munite di redditi elevati. Tale avverbio, piuttosto, pone in rilievo che la legge statale, in coerenza con la sua funzione di individuare i «livelli minimi», stabilisce un ordine inderogabile di priorità, il quale non esclude la possibilità che le Regioni, una volta soddisfatte le esigenze delle categorie deboli specificamente elencate, possano, nell'ambito del proprio territorio, individuare altre categorie meritevoli di sostegno, cui ritengono utile e necessario fornire il supporto degli interventi pubblici in materia di edilizia residenziale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 166/2008.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 11
co. 2
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte