Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Previsione di accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata, comunque approvabili decorsi novanta giorni senza il raggiungimento dell'intesa -Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati».
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Previsione di accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata, comunque approvabili decorsi novanta giorni senza il raggiungimento dell'intesa -Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati».
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati». Tale norma, infatti, vanifica la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, che rappresenta il necessario momento di raccordo tra Stato e Regioni nella fase della realizzazione del piano nazionale, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata dalla paritaria codeterminazione dell'atto; non è legittima infatti la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra. Il superamento delle eventuali situazioni di stallo deve essere realizzato attraverso la previsione di idonee procedure perché possano aver luogo reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. Se queste cautele sono valide per tutti casi in cui sia prevista un'intesa, esse acquistano una pregnanza particolare nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in cui sono da integrare la potestà unificatrice del primo e le autonomie costituzionalmente tutelate delle seconde.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati». Tale norma, infatti, vanifica la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, che rappresenta il necessario momento di raccordo tra Stato e Regioni nella fase della realizzazione del piano nazionale, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata dalla paritaria codeterminazione dell'atto; non è legittima infatti la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra. Il superamento delle eventuali situazioni di stallo deve essere realizzato attraverso la previsione di idonee procedure perché possano aver luogo reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. Se queste cautele sono valide per tutti casi in cui sia prevista un'intesa, esse acquistano una pregnanza particolare nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in cui sono da integrare la potestà unificatrice del primo e le autonomie costituzionalmente tutelate delle seconde.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 24/2007 e n. 339/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 11
co. 4
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte