Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Interventi che prevedono il trasferimento di diritti edificatori nonché altre misure premiali in favore dei promotori di interventi di incremento del patrimonio abitativo - Provvedimenti di riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia e Campania - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché asserita compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione denunciata contiene principi fondamentali attraverso i quali realizzare gli interventi edificatori previsti dal piano nazionale di edilizia residenziale pubblica. Peraltro, alcune di queste previsioni, relative al trasferimento ed alla cessione dei diritti edificatori, incidono sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Per quanto poi riguarda, in particolare, la previsione di cui alla lettera c), censurata per violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, essa è immune dai vizi denunciati, in quanto si riferisce unicamente ai prelievi fiscali previsti da leggi statali, dei quali lo Stato può disporre con una norma a carattere generale, che mira alla loro riduzione in vista di un fine, anch'esso indicato nella legge, di rilevanza sociale a favore delle stesse popolazioni locali.