Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Prevista dichiarazione di interesse strategico nazionale dei programmi integrati di promozione edilizia residenziale e di riqualificazione urbana - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia e Campania - Asserita violazione delle attribuzioni legislativa e amministrativa regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 11, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede che i programmi integrati, di cui al comma 4, sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Infatti, la dichiarazione di interesse strategico non può condurre alla conseguenza della variazione delle procedure ed in particolare della eliminazione dell'intesa con la Conferenza unificata, prevista dal comma 9. Espunta la previsione delle modalità di approvazione stabilite per le infrastrutture strategiche, la norma di cui al comma 11 resta logicamente coerente con l'esigenza di assicurare un momento unitario, a livello nazionale, della programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica e non presenta quindi profili di illegittimità costituzionale.