Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Istituzione di un Fondo statale nel quale confluiscono risorse finanziarie stanziate per sostenere gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica ma non iscritte nei bilanci regionali e non impegnate - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Asserita violazione delle competenze legislativa e amministrativa delle Regioni con compressione dell'autonomia finanziaria regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Istituzione di un Fondo statale nel quale confluiscono risorse finanziarie stanziate per sostenere gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica ma non iscritte nei bilanci regionali e non impegnate - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Asserita violazione delle competenze legislativa e amministrativa delle Regioni con compressione dell'autonomia finanziaria regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Poiché lo Stato ha titolo per intervenire nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso l'approvazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, deve escludersi che sia illegittima l'istituzione di un apposito Fondo in materia, a prescindere dalla previsione di un'intesa. Quanto, poi, alla confluenza nel Fondo suddetto delle somme stanziate ma non iscritte nei bilanci e non impegnate, va considerato che la norma censurata dispone che le sole risorse non ancora iscritte nei bilanci e non impegnate confluiscano nel Fondo. Queste somme, peraltro, non sono sottratte in via permanente al circuito regionale, ma sono destinate ad essere nuovamente programmate in base alle modalità (compresa l'intesa con la Conferenza unificata, prevista nel testo attualmente vigente del comma 12) ed ai criteri previsti dalla medesima norma impugnata.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Poiché lo Stato ha titolo per intervenire nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso l'approvazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, deve escludersi che sia illegittima l'istituzione di un apposito Fondo in materia, a prescindere dalla previsione di un'intesa. Quanto, poi, alla confluenza nel Fondo suddetto delle somme stanziate ma non iscritte nei bilanci e non impegnate, va considerato che la norma censurata dispone che le sole risorse non ancora iscritte nei bilanci e non impegnate confluiscano nel Fondo. Queste somme, peraltro, non sono sottratte in via permanente al circuito regionale, ma sono destinate ad essere nuovamente programmate in base alle modalità (compresa l'intesa con la Conferenza unificata, prevista nel testo attualmente vigente del comma 12) ed ai criteri previsti dalla medesima norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 11
co. 12
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950
n. 878
art.