Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Promozione, da parte del Ministro delle infrastrutture e di quello dei rapporti con le Regioni, in sede di Conferenza unificata, della conclusione di accordi con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia e Valle d'Aosta - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, con compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Promozione, da parte del Ministro delle infrastrutture e di quello dei rapporti con le Regioni, in sede di Conferenza unificata, della conclusione di accordi con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia e Valle d'Aosta - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, con compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Se è pur vero che la gestione del patrimonio immobiliare degli IACP rientra nella competenza residuale delle Regioni, occorre rilevare che la norma censurata non attribuisce allo Stato alcuna possibilità di ingerenza in tale gestione. La semplice attività promozionale, di mero stimolo alla conclusione di accordi, liberamente stipulabili dalle Regioni, rimane esterna all'attività gestionale vera e propria, e lascia intatte le competenze regionali in merito.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Se è pur vero che la gestione del patrimonio immobiliare degli IACP rientra nella competenza residuale delle Regioni, occorre rilevare che la norma censurata non attribuisce allo Stato alcuna possibilità di ingerenza in tale gestione. La semplice attività promozionale, di mero stimolo alla conclusione di accordi, liberamente stipulabili dalle Regioni, rimane esterna all'attività gestionale vera e propria, e lascia intatte le competenze regionali in merito.
Sulla gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, v. citata sentenza n. 94/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 13
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 136
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950
n. 878
art.