Sentenza 141/2023 (ECLI:IT:COST:2023:141)
Massima numero 45820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  21/06/2023;  Decisione del  21/06/2023
Deposito del 11/07/2023; Pubblicazione in G. U. 12/07/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze - Reati contro il patrimonio o che offendono anche il patrimonio - Divieto di prevalenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale sull'aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La particolare tenuità del danno patrimoniale determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il patrimonio, o anche il patrimonio, e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del reato, cui la pena – in un sistema orientato alla “colpevolezza per il fatto”, e non alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità – è chiamata a dare risposta; ciò tanto più in relazione a delitti – quali, nella specie, la rapina e l’estorsione – caratterizzati da un minimo edittale particolarmente elevato (cinque anni di reclusione), frutto di un progressivo inasprimento rispetto alle scelte originarie del codice, e tuttavia suscettibili di ricomprendere nella propria sfera applicativa anche fatti di modesta gravità sotto il profilo dell’entità del danno e delle modalità della condotta. Il divieto di prevalenza previsto dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Grosseto viola pertanto il principio di proporzionalità della pena perché, non consentendo al giudice di adeguare la sanzione al concreto disvalore del singolo fatto di reato, può comportare l’applicazione di una pena manifestamente sproporzionata per eccesso. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45595, 45597; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 56/2021; S. 251/2012 - mass. 36711).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 69  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte