Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Accesso a finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa a favore delle giovani coppie - Disciplina dei criteri di accesso al Fondo con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con i ministri dell'economia e delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Asserita violazione delle competenze legislativa e amministrativa delle Regioni, con compressione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Accesso a finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa a favore delle giovani coppie - Disciplina dei criteri di accesso al Fondo con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con i ministri dell'economia e delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Asserita violazione delle competenze legislativa e amministrativa delle Regioni, con compressione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 2, comma 39, lett. a), e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Lo strumento prescelto nella norma censurata per porre in equilibrio le potestà legislative dello Stato (fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e della Regione ("servizi sociali", materia non menzionata nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost. da ritenere appartenente alla competenza legislativa residuale delle Regioni), fondate su principi in astratto separati e coesistenti, in concreto potenzialmente confliggenti, non è irragionevole, giacché impone una procedura di codecisione nella gestione del Fondo e salvaguarda le politiche abitative regionali. Va peraltro sottolineato che il bilanciamento effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, che costituiscono giustificazioni sufficienti, ma contingenti, per leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei "servizi sociali".
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 2, comma 39, lett. a), e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Lo strumento prescelto nella norma censurata per porre in equilibrio le potestà legislative dello Stato (fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e della Regione ("servizi sociali", materia non menzionata nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost. da ritenere appartenente alla competenza legislativa residuale delle Regioni), fondate su principi in astratto separati e coesistenti, in concreto potenzialmente confliggenti, non è irragionevole, giacché impone una procedura di codecisione nella gestione del Fondo e salvaguarda le politiche abitative regionali. Va peraltro sottolineato che il bilanciamento effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, che costituiscono giustificazioni sufficienti, ma contingenti, per leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei "servizi sociali".
In tema di "servizi sociali", v. citate sentenze n. 10/2010, n. 168/2009 e n. 50/2008.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 39
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 13
co. 3
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950
n. 878
art.