Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34504  34505  34506  34507  34508  34509  34510  34511  34512  34513  34514  34515  34516  34517  34518  34519  34520  34521  34522  34523  34525  34526


Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Accesso a finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa a favore delle giovani coppie - Disciplina dei criteri di accesso al Fondo con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con i ministri dell'economia e delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Asserita violazione delle competenze legislativa e amministrativa delle Regioni, con compressione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 2, comma 39, lett. a), e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Lo strumento prescelto nella norma censurata per porre in equilibrio le potestà legislative dello Stato (fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e della Regione ("servizi sociali", materia non menzionata nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost. da ritenere appartenente alla competenza legislativa residuale delle Regioni), fondate su principi in astratto separati e coesistenti, in concreto potenzialmente confliggenti, non è irragionevole, giacché impone una procedura di codecisione nella gestione del Fondo e salvaguarda le politiche abitative regionali. Va peraltro sottolineato che il bilanciamento effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, che costituiscono giustificazioni sufficienti, ma contingenti, per leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei "servizi sociali".

In tema di "servizi sociali", v. citate sentenze n. 10/2010, n. 168/2009 e n. 50/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 39

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 13  co. 3

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 14

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  30/07/1950  n. 878  art.