Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34504  34505  34506  34507  34508  34509  34510  34511  34512  34513  34514  34515  34516  34517  34518  34519  34520  34521  34522  34523  34524  34526


Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Cessione in proprietà agli aventi diritto degli alloggi realizzati per accogliere famiglie allocate in abitazioni malsane (legge n. 640 del 1954), trasferiti in gestione agli IACP - Violazione della competenza residuale regionale in materia di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 3-ter, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma in oggetto prevede la cessione in proprietà agli aventi diritto degli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, la quale prevedeva la costruzione, a spese dello Stato, di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili. Gli alloggi costruiti ai sensi della legge citata erano trasferiti in gestione agli IACP, oggi enti strumentali delle Regioni. Orbene, la previsione, da parte di una legge statale, della cessione in proprietà di tali immobili realizza pertanto una ingerenza nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, che appartiene alla competenza residuale delle Regioni.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 94/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 11  co. 13

 06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte