Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Cessione in proprietà agli aventi diritto degli alloggi realizzati per accogliere famiglie allocate in abitazioni malsane (legge n. 640 del 1954), trasferiti in gestione agli IACP - Violazione della competenza residuale regionale in materia di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 3-ter, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma in oggetto prevede la cessione in proprietà agli aventi diritto degli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, la quale prevedeva la costruzione, a spese dello Stato, di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili. Gli alloggi costruiti ai sensi della legge citata erano trasferiti in gestione agli IACP, oggi enti strumentali delle Regioni. Orbene, la previsione, da parte di una legge statale, della cessione in proprietà di tali immobili realizza pertanto una ingerenza nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, che appartiene alla competenza residuale delle Regioni.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 94/2007.