Sentenza 121/2010 (ECLI:IT:COST:2010:121)
Massima numero 34526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Ritenuta violazione delle competenze legislativa e amministrativa regionali in materia di servizi sociali, con compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Ritenuta violazione delle competenze legislativa e amministrativa regionali in materia di servizi sociali, con compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma citata istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari, nei rispettivi territori, per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Il tenore della disposizione fa ritenere che la stessa faccia riferimento a misure specifiche destinate ad incrementare uno sviluppo eco-compatibile in territori che necessitano di interventi di risanamento. La finalità di tutela dell'ambiente si pone pertanto come prevalente e rende legittimo, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'esercizio della potestà legislativa statale al riguardo.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma citata istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari, nei rispettivi territori, per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Il tenore della disposizione fa ritenere che la stessa faccia riferimento a misure specifiche destinate ad incrementare uno sviluppo eco-compatibile in territori che necessitano di interventi di risanamento. La finalità di tutela dell'ambiente si pone pertanto come prevalente e rende legittimo, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'esercizio della potestà legislativa statale al riguardo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 11
co. 13
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950
n. 878
art.