Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Cessione di software libero - Prevista inapplicabilità delle disposizioni penali di cui all'art. 171- bis della legge n. 633 del 1941 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, in quanto la prevista inapplicabilità alla cessione di software libero delle disposizioni penali di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, supera il limite inderogabile dell'ordinamento penale, ledendo la competenza esclusiva dello Stato in tale materia. Infatti, l'ampia formula adottata dal legislatore regionale, con riguardo alla cessione, in qualsiasi forma, di software libero, esclude dall'ambito applicativo del precetto penale condotte suscettibili di essere qualificate come abusive, sia per invalidità della licenza, sia per contrasto con eventuali limiti o prescrizioni dalla medesima licenza previsti.
Sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, costituente limite inderogabile all'esplicazione della potestà legislativa regionale, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 295/2009, n. 168/2009 e n. 183/2006.