Sentenza 122/2010 (ECLI:IT:COST:2010:122)
Massima numero 34528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Diritto per chiunque di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario - Deroga alla disciplina statale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, adottata in attuazione della normativa comunitaria - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Diritto per chiunque di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario - Deroga alla disciplina statale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, adottata in attuazione della normativa comunitaria - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, in quanto l'attribuzione a chiunque del diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario, realizza una palese deroga alla disciplina nazionale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Infatti, l'art. 64-quater, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, pur permettendo le attività necessarie per sviluppare nuovi programmi, interoperabili con quelli esistenti, stabilisce che l'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma siano indispensabili allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente. La disposizione censurata, invece, senza formulare alcun richiamo alla normativa dello Stato in tema di diritto d'autore, con la concisa formula adottata non soltanto non prevede alcun requisito o condizione per il diritto affermato, ma lo estende anche al software proprietario, cioè al programma per elaboratore rilasciato senza licenza di software libero.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, in quanto l'attribuzione a chiunque del diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario, realizza una palese deroga alla disciplina nazionale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Infatti, l'art. 64-quater, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, pur permettendo le attività necessarie per sviluppare nuovi programmi, interoperabili con quelli esistenti, stabilisce che l'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma siano indispensabili allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente. La disposizione censurata, invece, senza formulare alcun richiamo alla normativa dello Stato in tema di diritto d'autore, con la concisa formula adottata non soltanto non prevede alcun requisito o condizione per il diritto affermato, ma lo estende anche al software proprietario, cioè al programma per elaboratore rilasciato senza licenza di software libero.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
26/03/2009
n. 9
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 22/04/1941
n. 633
art. 64 bis e ss.
direttiva CE 14/05/1991
n. 250
art.