Sentenza 122/2010 (ECLI:IT:COST:2010:122)
Massima numero 34529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
22/03/2010; Decisione del
22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Utilizzazione, da parte della Regione, di programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente, con possibilità di apportare le modifiche necessarie alle proprie esigenze - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Utilizzazione, da parte della Regione, di programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente, con possibilità di apportare le modifiche necessarie alle proprie esigenze - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto prevede che la Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente, potendo, altresì, modificare, in virtù della disponibilità del citato codice, gli stessi programmi per adattarli alle proprie esigenze. Il denunciato contrasto con la disciplina nazionale sul diritto d'autore è escluso dal rilievo che la norma de qua - concernente l'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali, che è materia di competenza residuale della Regione - intende considerare una detenzione legittima del codice sorgente, siccome sorretta da titolo idoneo.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto prevede che la Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente, potendo, altresì, modificare, in virtù della disponibilità del citato codice, gli stessi programmi per adattarli alle proprie esigenze. Il denunciato contrasto con la disciplina nazionale sul diritto d'autore è escluso dal rilievo che la norma de qua - concernente l'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali, che è materia di competenza residuale della Regione - intende considerare una detenzione legittima del codice sorgente, siccome sorretta da titolo idoneo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
26/03/2009
n. 9
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 22/04/1941
n. 633
art.