Sentenza 122/2010 (ECLI:IT:COST:2010:122)
Massima numero 34529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34527  34528  34530  34531


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Utilizzazione, da parte della Regione, di programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente, con possibilità di apportare le modifiche necessarie alle proprie esigenze - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto prevede che la Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente, potendo, altresì, modificare, in virtù della disponibilità del citato codice, gli stessi programmi per adattarli alle proprie esigenze. Il denunciato contrasto con la disciplina nazionale sul diritto d'autore è escluso dal rilievo che la norma de qua - concernente l'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali, che è materia di competenza residuale della Regione - intende considerare una detenzione legittima del codice sorgente, siccome sorretta da titolo idoneo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  26/03/2009  n. 9  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  22/04/1941  n. 633  art.