Sentenza 122/2010 (ECLI:IT:COST:2010:122)
Massima numero 34530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34527  34528  34529  34531


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Utilizzazione da parte della Regione di software a codice sorgente aperto per la diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità, per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi e per il trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto, prevedendo l'utilizzazione da parte della Regione di software a codice sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità, per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi e per il trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza, imporrebbero alle amministrazioni locali l'acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto, violando il principio di concorrenza. Invero, l'asserita lesione della concorrenza non è configurabile poiché con le disposizioni censurate, in cui non vi é alcun cenno ad imposizioni rivolte alle amministrazioni locali per vincolarle all'acquisto di software a codice sorgente aperto, la Regione disciplina l'organizzazione dei propri servizi informatici, esprimendo, peraltro in linea con la disciplina statale introdotta dal d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), un orientamento favorevole all'impiego di programmi appartenenti alla categoria del software libero e di programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza. La scelta indicata dal legislatore regionale non è, infatti, esclusiva ma tendenziale e postula una valutazione comparativa di tipo tecnico economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  26/03/2009  n. 9  art. 4  co. 1

legge della Regione Piemonte  26/03/2009  n. 9  art. 5  co. 1

legge della Regione Piemonte  26/03/2009  n. 9  art. 6  co. 1

legge della Regione Piemonte  26/03/2009  n. 9  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte