Sentenza 123/2010 (ECLI:IT:COST:2010:123)
Massima numero 34532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  22/03/2010;  Decisione del  22/03/2010
Deposito del 26/03/2010; Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34533  34534


Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Campania - Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale - Possibilità di agevolazione, con lo strumento del credito di imposta, per le assunzioni di persone in possesso, tra l'altro, di residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni e di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 12, comma 1, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, in quanto prevede che «Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate, sono agevolabili, con lo strumento del credito di imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza; b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza». La censurata disposizione viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato poiché - non risultando sussistere, allo stato attuale della normativa regionale, tributi regionali "propri" (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione Campania) che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione, e dovendo, pertanto, riferirsi la detta agevolazione a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti "derivati", e cioè i tributi istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni - la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, in relazione a presupposti (quali l'assunzione di persone che abbiano avuto residenza anagrafica nella Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di ulteriori requisiti) che non sono stabiliti − direttamente o su sua autorizzazione − dalla legislazione statale. (Restano assorbite le ulteriori censure aventi ad oggetto la medesima disposizione).

Per l'affermazione che, in forza del combinato disposto del secondo comma, lett. e), del terzo comma e del quarto comma dell'art. 117 Cost., nonché dell'art. 119 Cost., «non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale», v. le citate sentenze n. 102/2008 e n. 37/2004.

Nel senso che, fino a quando non sarà emanata la legislazione nazionale di coordinamento, rimane precluso alle Regioni il potere di istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, v. le citate sentenze n. 102/2008, n. 75/2006, n. 2/2006, n. 397/2005, n. 335/2005 e n. 37/2004.

Sul carattere erariale e non propriamente regionale del tributo istituito e regolato da una legge statale, ancorché il relativo gettito sia devoluto alla Regione stessa, v. le citate sentenze n. 298/2009 e n. 216/2009.

Nel senso che la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e l'intervento del legislatore regionale è precluso anche solo ad integrazione della disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa, v. le citate sentenze n. 298/2009, n. 216/2009, n. 2/2006 e n. 397/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  19/01/2009  n. 1  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art.   12,39,87,par. 1, 88,par. 3

regolamento cee  15/10/1968  n. 1612  art. 7