Impresa e imprenditore - Norme della Regione Campania - Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale - Fondi stanziati per il credito di imposta regionale per gli investimenti - Destinazione di una quota a favore di imprese il cui capitale sociale sia detenuto, a maggioranza, da persone in possesso, tra l'altro, di residenza storica di almeno dieci anni in Regione Campania e di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 12, comma 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, in quanto prevede che annualmente una quota dei fondi stanziati per il credito di imposta regionale per gli investimenti è destinata ad imprese «il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni in Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive; b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza». La disposizione de qua incide, infatti, sulla disciplina dei tributi erariali, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non risultando tributi propri della Regione ai quali l'agevolazione in questione possa riferirsi. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal ricorrente per la medesima disposizione).