Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della regione Campania - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e universitarie, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, istituti zooprofilattici sperimentali e agenzie sanitarie regionali che hanno stipulato l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge finanziaria 2005 per il perseguimento dell'equilibrio economico - Impignorabilità, per la durata dell'accordo, dei beni dei predetti enti - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 25, comma 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, in quanto prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali che hanno stipulato l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge finanziaria 2005 non possono essere sottoposti a pignoramenti limitatamente alla durata dell'accordo. La norma de qua, nel disporre la suddetta impignorabilità, introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non contemplata dalla normativa nazionale, ledendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. (Resta assorbita ogni altra censura).
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione», v., ex plurimis, le citate sentenze n. 295/2009, n. 50/2005 e n. 352/2001.
Per la declaratoria di illegittimità di una norma regionale comportante l'assegnazione alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con taluni enti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di «un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile», v. la citata sentenza n. 25/2007.