Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/03/2010; Decisione del
24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa statale posta a tutela della concorrenza e dell'ambiente - Carenza di motivazione delle censure - Inammissibilità.
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa statale posta a tutela della concorrenza e dell'ambiente - Carenza di motivazione delle censure - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, 38, proposta in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. Il ricorrente si è, infatti, limitato, in modo apodittico, ad affermare che la disposizione censurata, nel sospendere i procedimenti di autorizzazione per gli impianti eolici, si pone in contrasto con la normativa statale, posta a tutela sia della concorrenza e dell'ambiente, nonché con il diritto degli operatori commerciali del settore, perché ne comprime gravemente il diritto di espletare la propria attività in condizione di parità con gli altri operatori.
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, 38, proposta in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. Il ricorrente si è, infatti, limitato, in modo apodittico, ad affermare che la disposizione censurata, nel sospendere i procedimenti di autorizzazione per gli impianti eolici, si pone in contrasto con la normativa statale, posta a tutela sia della concorrenza e dell'ambiente, nonché con il diritto degli operatori commerciali del settore, perché ne comprime gravemente il diritto di espletare la propria attività in condizione di parità con gli altri operatori.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
11/11/2008
n. 38
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte