Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34536  34537  34538  34539  34540  34541  34542  34543  34544  34545  34546  34547  34548  34549  34550  34551


Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa statale posta a tutela della concorrenza e dell'ambiente - Carenza di motivazione delle censure - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, 38, proposta in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. Il ricorrente si è, infatti, limitato, in modo apodittico, ad affermare che la disposizione censurata, nel sospendere i procedimenti di autorizzazione per gli impianti eolici, si pone in contrasto con la normativa statale, posta a tutela sia della concorrenza e dell'ambiente, nonché con il diritto degli operatori commerciali del settore, perché ne comprime gravemente il diritto di espletare la propria attività in condizione di parità con gli altri operatori.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  11/11/2008  n. 38  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte