Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34535  34537  34538  34539  34540  34541  34542  34543  34544  34545  34546  34547  34548  34549  34550  34551


Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la inderogabilità della normativa statale attuativa della disciplina comunitaria - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la inderogabilità della normativa statale attuativa della disciplina comunitaria. Risulta, infatti, evidente il contenuto non derogabile delle statuizioni contenute nella direttiva n. 2001/77/CE, di cui il d.lgs. n 387 del 2003 costituisce attuazione, in quanto il legislatore comunitario, nel porre a carico degli Stati membri l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tal uopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere determinati risultati.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  11/11/2008  n. 38  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 4  

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art.