Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/03/2010; Decisione del
24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la inderogabilità della normativa statale attuativa della disciplina comunitaria - Reiezione.
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la inderogabilità della normativa statale attuativa della disciplina comunitaria - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la inderogabilità della normativa statale attuativa della disciplina comunitaria. Risulta, infatti, evidente il contenuto non derogabile delle statuizioni contenute nella direttiva n. 2001/77/CE, di cui il d.lgs. n 387 del 2003 costituisce attuazione, in quanto il legislatore comunitario, nel porre a carico degli Stati membri l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tal uopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere determinati risultati.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la inderogabilità della normativa statale attuativa della disciplina comunitaria. Risulta, infatti, evidente il contenuto non derogabile delle statuizioni contenute nella direttiva n. 2001/77/CE, di cui il d.lgs. n 387 del 2003 costituisce attuazione, in quanto il legislatore comunitario, nel porre a carico degli Stati membri l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tal uopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere determinati risultati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
11/11/2008
n. 38
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 4
direttiva CE 27/09/2001
n. 77
art.