Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/03/2010; Decisione del
24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione in quanto prospettata in relazione a due distinte fattispecie tra loro non omogenee - Reiezione.
Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione in quanto prospettata in relazione a due distinte fattispecie tra loro non omogenee - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione in quanto prospettata in relazione a due distinte fattispecie tra loro non omogenee, poiché anche alla parte di disposizione che concerne la sospensione dei lavori non ancora eseguiti degli impianti autorizzati è applicabile il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto la sua ratio è di semplificare i procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili al fine di rendere più rapida la loro costruzione, non potendosi, quindi, limitare l'efficacia di tale principio al mero rilascio formale del provvedimento di autorizzazione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione in quanto prospettata in relazione a due distinte fattispecie tra loro non omogenee, poiché anche alla parte di disposizione che concerne la sospensione dei lavori non ancora eseguiti degli impianti autorizzati è applicabile il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto la sua ratio è di semplificare i procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili al fine di rendere più rapida la loro costruzione, non potendosi, quindi, limitare l'efficacia di tale principio al mero rilascio formale del provvedimento di autorizzazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
11/11/2008
n. 38
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 4