Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Violazione di normativa statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38. Infatti, la disposizione denunciata, nello stabilire un'ulteriore sospensione di sessanta giorni, rispetto a quella di centoventi giorni inizialmente prevista dall'art. 53 della legge regionale n. 15 del 2008, si pone in contrasto con la norma di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 - avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" -, il quale, nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine massimo per la sua conclusione in centottanta giorni. Anche la parte della norma censurata che, in virtù del richiamo all'art. 53, della legge regionale n. 15 del 2008 dispone la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti assentiti, si pone in contrasto con l'indicato parametro costituzionale, in quanto elusiva dei principi fondamentali di semplificazione e celerità amministrativa, risultando inutile il rilascio dell'autorizzazione se ad esso non consegue la possibilità del suo concreto utilizzo.
Sul d.lgs. n. 387 del 2003 e sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", v. citate sentenze n. 364/2006 e n. 282/2009.