Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34535  34536  34537  34538  34539  34541  34542  34543  34544  34545  34546  34547  34548  34549  34550  34551


Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Individuazione dei limiti massimi di potenza autorizzabili nel 2009, nelle more della approvazione del PEAR (piano energetico ambientale regionale) - Violazione delle norme internazionali e comunitarie - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. Infatti, con la disposizione censurata, il legislatore regionale stabilisce limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, operando così in modo diametralmente opposto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell'incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2008  n. 42  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  01/06/2002  n. 120  art.   

protocollo di Kyoto  11/12/1997  n.   art.   

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art.   

direttiva CE  05/04/2006  n. 32  art.