Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34535  34536  34537  34538  34539  34540  34542  34543  34544  34545  34546  34547  34548  34549  34550  34551


Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Costituzione, per ciascuna fonte, di una riserva strategica regionale (SERC) sino al venti per cento, finalizzata ad azioni per lo sviluppo industriale regionale - Ricorso del Governo -Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure proposte con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità delle censure proposta con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2008  n. 42  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 1  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 6