Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Costituzione, per ciascuna fonte, di una riserva strategica regionale (SERC) sino al venti per cento, finalizzata ad azioni per lo sviluppo industriale regionale - Discriminazione delle imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, con pregiudizio per la libertà di circolazione delle persone e delle cose fra Regioni - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. Con la disposizione in esame, il legislatore regionale, ha posto una disciplina che contrasta con il principio di cui all'art. 41 della Costituzione, in quanto sottrae il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (che abbiano preferibilmente partenariato calabrese), ponendo, peraltro, a loro carico una serie di condizioni (che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese) estranee all'oggetto della autorizzazione ottenuta. Orbene, discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo cui la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, discendendo da ciò il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea.
In senso analogo, citata sentenza n. 207/2001.