Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Decadenza ope legis delle istanze di autorizzazioni pendenti, presentate prima dell'entrata in vigore della legge che risultino in contrasto con essa o che ne pregiudichino l'attuazione - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di certezza del diritto, di buona fede, affidamento, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, nella parte in cui, prevedendo la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti, le quali devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale, darebbero a queste ultime efficacia retroattiva, in violazione dei principi di buona fede, di affidamento e di certezza del diritto, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, così impedendo la prosecuzione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso con ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che impongono la conclusione degli stessi con un provvedimento motivato. Infatti, se da un lato, in applicazione del principio tempus regit actum, ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere, dall'altro, la persona che ha dato avvio al procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata è titolare di una mera aspettativa. Sicché anche in assenza di una situazione giuridica consolidata in capo al richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di affidamento. Neppure risultano violati i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto il legislatore regionale, nel tenere conto della mutata disciplina in tema di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di energia alternativa contenuta nella legge n. 42 del 2008, frutto di una diversa valutazione degli interessi pubblici ad essa sottesi, si è limitato ad impedire il rilascio di provvedimenti con essa in contrasto senza prevedere alcuna deroga ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990.
Sul principio dell'affidamento, v. citata sentenza n. 24/1999.