Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34535  34536  34537  34538  34539  34540  34541  34542  34544  34545  34546  34547  34548  34549  34550  34551


Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Decadenza ope legis delle istanze di autorizzazioni pendenti, presentate prima dell'entrata in vigore della legge che risultino in contrasto con essa o che ne pregiudichino l'attuazione - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di certezza del diritto, di buona fede, affidamento, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, nella parte in cui, prevedendo la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti, le quali devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale, darebbero a queste ultime efficacia retroattiva, in violazione dei principi di buona fede, di affidamento e di certezza del diritto, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, così impedendo la prosecuzione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso con ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che impongono la conclusione degli stessi con un provvedimento motivato. Infatti, se da un lato, in applicazione del principio tempus regit actum, ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere, dall'altro, la persona che ha dato avvio al procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata è titolare di una mera aspettativa. Sicché anche in assenza di una situazione giuridica consolidata in capo al richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di affidamento. Neppure risultano violati i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto il legislatore regionale, nel tenere conto della mutata disciplina in tema di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di energia alternativa contenuta nella legge n. 42 del 2008, frutto di una diversa valutazione degli interessi pubblici ad essa sottesi, si è limitato ad impedire il rilascio di provvedimenti con essa in contrasto senza prevedere alcuna deroga ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Sul principio dell'affidamento, v. citata sentenza n. 24/1999.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2008  n. 42  art. 5  co. 2

legge della Regione Calabria  29/12/2008  n. 42  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/1990  n. 241  art. 2  

legge  07/08/1990  n. 241  art. 3