Sentenza 142/2023 (ECLI:IT:COST:2023:142)
Massima numero 45830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/06/2023; Decisione del
07/06/2023
Deposito del 13/07/2023; Pubblicazione in G. U. 19/07/2023
Titolo
Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione - Presentazione dell'istanza di accelerazione - Esclusione della natura di rimedio preventivo effettivo. (Classif. 199010).
Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione - Presentazione dell'istanza di accelerazione - Esclusione della natura di rimedio preventivo effettivo. (Classif. 199010).
Testo
La presentazione dell’istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell’ambito del processo penale dall’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. (Precedente: S. 175/2021 – mass. 44148).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 24/03/2001
n. 89
art. 1 ter
co. 2