Sentenza 142/2023 (ECLI:IT:COST:2023:142)
Massima numero 45830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 13/07/2023; Pubblicazione in G. U. 19/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45829  45831


Titolo
Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione - Presentazione dell'istanza di accelerazione - Esclusione della natura di rimedio preventivo effettivo. (Classif. 199010).

Testo

La presentazione dell’istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell’ambito del processo penale dall’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. (Precedente: S. 175/2021 – mass. 44148).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  24/03/2001  n. 89  art. 1  ter  co. 2