Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34535  34536  34537  34538  34539  34540  34541  34542  34543  34545  34546  34547  34548  34549  34550  34551


Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Elenco di tipologie di impianti soggetti alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per genericità delle censure - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1, punto 2.3., della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata per genericità. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2008  n. 42  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 5