Sentenza 186/2010 (ECLI:IT:COST:2010:186)
Massima numero 34683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
26/05/2010; Decisione del
26/05/2010
Deposito del 28/05/2010; Pubblicazione in G. U. 03/06/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali regionali -Valutazione ed approvazione del progetto preliminare - Mancato richiamo delle procedure previste dalle norme comunitarie recepite dallo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali regionali -Valutazione ed approvazione del progetto preliminare - Mancato richiamo delle procedure previste dalle norme comunitarie recepite dallo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, in quanto si risolve nella sola affermazione che il mancato richiamo delle procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE, recepita dal d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003, comporterebbe la violazione della disciplina statale in materia. Pertanto, il ricorso non esplicita le argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta e neppure indica esattamente la norma costituzionale asseritamente violata.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 38/2007, n. 251/2009, n. 250/2009, n. 232/2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
06/08/2009
n. 30
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 21/05/1992
n. 43
art.
decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997
n. 357
art.
decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003
n. 120
art.