Sentenza 186/2010 (ECLI:IT:COST:2010:186)
Massima numero 34683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 28/05/2010; Pubblicazione in G. U. 03/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34684  34685  34686  34687


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali regionali -Valutazione ed approvazione del progetto preliminare - Mancato richiamo delle procedure previste dalle norme comunitarie recepite dallo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, in quanto si risolve nella sola affermazione che il mancato richiamo delle procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE, recepita dal d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003, comporterebbe la violazione della disciplina statale in materia. Pertanto, il ricorso non esplicita le argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta e neppure indica esattamente la norma costituzionale asseritamente violata.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 38/2007, n. 251/2009, n. 250/2009, n. 232/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/08/2009  n. 30  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  21/05/1992  n. 43  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  12/03/2003  n. 120  art.