Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/03/2010; Decisione del
24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici - Studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per genericità della censura proposta con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - Reiezione.
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici - Studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per genericità della censura proposta con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1, punto 4.2., lett. f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata per genericità. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1, punto 4.2., lett. f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata per genericità. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
29/12/2008
n. 42
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 10