Sentenza 186/2010 (ECLI:IT:COST:2010:186)
Massima numero 34687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 28/05/2010; Pubblicazione in G. U. 03/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34683  34684  34685  34686


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo - Disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo

Trattandosi di disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale già dichiarate illegittime, va pronunciata l'illegittimità consequenziale limitatamente all'art. 9, commi 1 e 3. Il primo perché, prevedendo che la Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 8, indice la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, appare inserito in modo inscindibile rispetto ad una fase procedurale oggetto della pronuncia caducatoria principale. Il secondo perché appare a sua volta connesso, in quanto prevede che in sede di quella conferenza di servizi di cui al comma 1, è verificata anche l'ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d'impatto ambientale.

In tema di pronuncia di illegittimità costituzionale in via consequenziale, v. citata sentenza n. 18 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/08/2009  n. 30  art. 9  co. 1

legge della Regione Liguria  06/08/2009  n. 30  art. 9  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art.   

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27