Sentenza 124/2010 (ECLI:IT:COST:2010:124)
Massima numero 34549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/03/2010; Decisione del
24/03/2010
Deposito del 01/04/2010; Pubblicazione in G. U. 07/04/2010
Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica - Deliberazione favorevole del consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica - Deliberazione favorevole del consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. i), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, in quanto la disposizione denunciata si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede, quale suo atto conclusivo, il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla norma regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.
È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. i), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, in quanto la disposizione denunciata si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede, quale suo atto conclusivo, il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla norma regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
29/12/2008
n. 42
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 3