Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo - Disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Trattandosi di disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale già dichiarate illegittime, va pronunciata l'illegittimità consequenziale limitatamente all'art. 9, commi 1 e 3. Il primo perché, prevedendo che la Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 8, indice la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, appare inserito in modo inscindibile rispetto ad una fase procedurale oggetto della pronuncia caducatoria principale. Il secondo perché appare a sua volta connesso, in quanto prevede che in sede di quella conferenza di servizi di cui al comma 1, è verificata anche l'ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d'impatto ambientale.
In tema di pronuncia di illegittimità costituzionale in via consequenziale, v. citata sentenza n. 18 del 2009.