Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica - Previsione di condizioni ed oneri economici a carico del richiedente - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. Le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i principi stabiliti dalla normativa statale (d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6, e legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f), in quanto prevedono oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale. La disciplina impugnata, infatti, prescinde dall'esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, presupposto quest'ultimo previsto dall'art. 1 sopra indicato che legittima la previsione di misure di compensazione finalizzate al riequilibrio ambientale in deroga al principio fondamentale fissato dal citato art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 282/2009 e n. 383/2005.