Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale - Disciplina del procedimento amministrativo volto all'approvazione della progettazione preliminare e definitiva, nonché delle modalità di realizzazione delle opere - Prevista applicabilità delle norme contenute nel codice degli appalti in quanto compatibili con la legge regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenute modificazione ed abrogazione delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate o improduttive di effetti, ad opera della legge regionale n. 26 del 2008, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15, in materia di infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale, impugnati in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, è stata emanata la legge regionale 8 ottobre 2008, n. 26 che ha abrogato l'art. 12, comma 1, della citata legge n. 15 del 2008 e ha modificato le restanti disposizioni oggetto di censura. Con specifico riguardo ai denunciati artt. 3, 4 e 6, relativi ai procedimenti di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo per la realizzazione in ambito regionale delle infrastrutture strategiche d'interesse nazionale, la legge regionale n. 26 del 2008 ha chiarito che il complessivo meccanismo procedurale predisposto dalla legge impugnata è subordinato, nella sua concreta operatività, al raggiungimento di preventive intese tra lo Stato e la Regione, volte espressamente a stabilire le modalità, i contenuti e i tempi dell'intervento regionale, in mancanza delle quali troveranno applicazione le procedure d'ordine generale per la realizzazione delle infrastrutture in questione. Anche i censurati artt. 10 e 11, recanti la disciplina delle modalità di realizzazione delle dette opere strategiche, sono stati significativamente modificati dalla legge n. 26 del 2008 che ne ha parimenti condizionato l'operatività al previo raggiungimento di un accordo tra lo Stato e la Regione. Per effetto delle riferite sopravvenute modifiche normative deve, dunque, ritenersi cessata la materia del contendere sull'impugnativa degli artt. 3, 4, 6, 10 e 11 della legge regionale n. 15 del 2008, anche in considerazione della circostanza che tali disposizioni non hanno ricevuto medio tempore attuazione. Infine, la legge regionale n. 26 del 2008 ha abrogato il denunciato art. 12, comma 1, contenente il rinvio alle norme del codice degli appalti in quanto compatibili con la disciplina regionale, determinando, anche sul punto, la cessazione della materia del contendere, tenuto conto della mancata produzione di effetti durante il periodo di vigenza della norma in esame.
In relazione al principio, fissato dalla Corte, secondo cui la necessità che intervenga una preventiva intesa impedisce che possa ravvisarsi una qualsiasi lesione di prerogative statali o regionali, dal momento che, per evitare ogni vulnus alle proprie competenze, è sufficiente che la parte interessata non presti adesione all'accordo procedimentale; con la conseguenza che, in luogo delle procedure derogatorie, dovranno trovare applicazione esclusivamente quelle di carattere generale e comune sulla base del normale riparto delle competenze, v. la citata sentenza n. 429/2004.
Con riferimento ad un'analoga fattispecie in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in un giudizio avente ad oggetto norme della Provincia di Bolzano in materia di appalti pubblici, per sopravvenuta abrogazione della norma denunciata rimasta medio tempore inattuata, v. la citata sentenza n. 439/2008.