Giurisdizione ordinaria - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Preferibilità di rimedi preventivi - Necessità che abbiano efficacia effettivamente acceleratoria del processo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un'istanza di accelerazione del processo). (Classif. 123003).
In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo. Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente. (Precedenti: S. 107/2023l – mass. 45546, S. 175/2021 – mass. 44148, S. 88/2018 – mass. 40124).
Non rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l’imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” – che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio – in quanto essi non avrebbero efficacia effettivamente acceleratoria del processo. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064, S. 34/2019 – mass. 41216).
La presentazione dell’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione non vincola il giudice a quanto richiestogli, ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l’istanza è depositata: nulla esclude che il processo, pur a fronte di una siffatta istanza, possa comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, in violazione anche dell’art. 111, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064; S. 88/2018 – mass. 40124).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo costituito dal deposito dell’istanza di accelerazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, previsto dall’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge. La disciplina processuale di tale giudizio, infatti, non ricollega al deposito dell’istanza in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l’attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso – e, in tesi, più celere – modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa. La mancata presentazione di tale istanza può eventualmente assumere rilievo – come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente – ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001). (Precedenti: S. 175/2021 – mass. 44148, S. 121/2020 – mass. 42577, S. 169/2019 – mass. 42064).