Ambiente - Norme della Regione Umbria - Gestione integrata dei rifiuti - Attribuzione ai Comuni del compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta - Contrasto con la normativa statale sulla gestione dei rifiuti - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 1, lett. c), della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11, nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di «rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione» dei centri di raccolta. Non compete, infatti, ai Comuni, in aggiunta all'approvazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani riguardo alla realizzazione di essi, l'autorizzazione alla gestione. Pertanto, la previsione che subordina la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune, così come disposto dal censurato art. 7, comma 1, lettera c), legge regionale n. 11 del 2009, viola la normativa nazionale rappresentata dal d.m. 8 aprile 2008, emesso in attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, che è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Sull'illegittimità di norme regionali in tema di rifiuti, configuranti competenze in contrasto con la disciplina statale, v. citata sentenza n. 378/2007.