Sentenza 128/2010 (ECLI:IT:COST:2010:128)
Massima numero 34557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 08/04/2010; Pubblicazione in G. U. 14/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34558  34559


Titolo
Finanza regionale - Norme della Regione Calabria - Modifica delle modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle Province con legge regionale n. 34 del 2002 - Proposizione della questione nella fase cautelare del giudizio amministrativo - Ammissibilità.

Testo

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40, modificativo dell'art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, proposta, in riferimento agli artt. 114, 118 e 119 Cost., all'esito della fase cautelare del giudizio a quo, poiché il rimettente TAR ha emesso soltanto un provvedimento interinale e, quindi, non si è spogliato del potere di decidere definitivamente in detta sede.

Per l'ammissibilità di questioni sollevate da giudici che non hanno esaurito la propria potestas iudicandi, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 151/2009 e n. 161/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  11/05/2007  n. 9  art. 26  co. 

legge della Regione Calabria  12/12/2008  n. 40  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte