Sentenza 128/2010 (ECLI:IT:COST:2010:128)
Massima numero 34558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  24/03/2010;  Decisione del  24/03/2010
Deposito del 08/04/2010; Pubblicazione in G. U. 14/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34557  34559


Titolo
Finanza regionale - Norme della Regione Calabria - Modifica delle modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle Province con legge regionale n. 34 del 2002 - Precisazione dell'oggetto della questione da parte della Corte.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, modificato dall'art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40, impugnato in riferimento agli artt. 114, 118 e 119 Cost., preliminarmente occorre precisare quale sia effettivamente l'oggetto della questione sollevata dal rimettente, posto che, come reso palese dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione, é impugnato il citato art. 26, «come modificato» dall'art. 8 della legge regionale n. 40 del 2008, e, dunque, l'attuale norma recata dallo stesso art. 26, che consta di un solo comma, con il quale si trasferiscono le risorse alle Province, secondo una disciplina non incisa dalle censure di incostituzionalità. Tuttavia, dalla motivazione dell'atto di promovimento appare evidente l'intenzione del rimettente di censurare la disciplina più recente, recata dal suddetto art. 8, che si incentra sull'obbligo di rendicontazione delle spese e sulla sospensione delle erogazioni in caso di mancata presentazione del rendiconto. Sicché, lo scrutinio deve riguardare l'art. 8 della legge regionale n. 40 del 2008, modificativo dell'art. 26 della legge regionale n. 9 del 2007, nella parte in cui prevede un obbligo di rendiconto annuale, entro il 15 marzo dell'anno successivo al trasferimento delle risorse (che avviene in due rate semestrali), da parte delle Province; nel caso di mancato rispetto ciò comporta la sanzione della sospensione delle erogazioni in favore dei medesimi enti e, segnatamente, della corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  12/12/2008  n. 40  art.   co. 

legge della Regione Calabria  11/05/2007  n. 9  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte