Professioni - Norme della Regione Lazio per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare - Istituzione e disciplina delle figure professionali del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare - Istituzione di un elenco regionale e indicazione dei titoli per l'iscrizione all'elenco e l'esercizio della professione - Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, delle restanti disposizioni della legge impugnata (legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26, artt. 1, comma 1, 2, 5, 7 e 8).
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26, recante norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare. Premesso che l'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo delle disposizioni impugnate rendono palese che l'oggetto di esse deve essere ricondotto propriamente alla materia concorrente delle "professioni"; e che, per costante giurisprudenza della Corte, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; la censurata normativa travalica gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni, in quanto, in assenza di una regolamentazione statale, dà una definizione della mediazione familiare, disciplina le caratteristiche del mediatore familiare e stabilisce i requisiti per l'esercizio dell'attività, con la previsione di un apposito elenco e delle condizioni per l'iscrizione in esso. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni direttamente impugnate dal Governo consegue, stante l'inscindibile connessione che le lega alle rimanenti, l'estensione degli effetti della decisione anche alle restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale (artt. 1, comma 1, 2, 5, 7 e 8).
Nell'ambito della pregressa giurisprudenza costituzionale in materia di "professioni", v. le citate sentenze n. 328/2009, n. 138/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006, ove è ribadito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale».
Per l'affermazione che «la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale», v. le citate sentenze n. 328/2009, n. 138/2009 e n. 93/2008.
Nel senso che «l'individuazione di una specifica area caratterizzante la "professione" è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost.», v. le citate sentenze n. 40/2006, n. 355/2005 e n. 424/2005.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di una normativa regionale che disciplinava figure professionali alle quali la Regione faceva ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, v. la citata sentenza n. 153/2006.